Il ricalcolo dei conti correnti e la ripetizione dell’indebito bancario
Un istituto di credito intimava a un’impresa e ai suoi garanti il pagamento di quasi trecentomila euro per presunti scoperti su più conti correnti. La società debitrice reagiva opponendosi al decreto ingiuntivo. L’azienda eccepiva l’assenza di contratti ed estratti conto integrali a supporto delle pretese dell’istituto di credito. Contestualmente, l’impresa formulava una domanda riconvenzionale per ottenere la ripetizione dell’indebito bancario su un diverso rapporto di conto risalente agli anni Ottanta. Su questo conto la banca aveva addebitato per decenni costi mai concordati per iscritto.
Il Tribunale revocava l’ingiunzione della banca per totale carenza probatoria sui crediti azionati. Tuttavia, il primo giudice accoglieva solo in minima parte la restituzione richiesta dall’impresa, limitando il ricalcolo agli estratti conto successivi al 2005. La società correntista decideva quindi di impugnare la decisione davanti alla Corte d’Appello per ottenere il rimborso integrale fin dall’origine della documentazione contabile disponibile.
La valorizzazione dei documenti ottenuti tramite ordine giudiziale
La Corte d’Appello ribaltava l’impostazione restrittiva del primo grado in merito agli estratti conto. I giudici rilevavano che l’impresa aveva formalmente richiesto la copia integrale degli atti ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario prima della causa. Di fronte all’inerzia della banca, il giudice istruttore aveva legittimamente ordinato l’esibizione documentale ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura civile.
La banca aveva depositato gli estratti conto a partire dal secondo trimestre del 1990 in adempimento di tale ordine. La Corte chiariva che questi documenti formavano piena prova e dovevano essere utilizzati dal perito contabile. La mancata custodia privata da parte del cliente non poteva pregiudicare il conteggio, stante il diritto del correntista a ottenere i rendiconti dell’ultimo decennio antecedente alla domanda e la conseguente utilizzabilità dei documenti acquisiti al processo.
L’eliminazione dei giorni valuta e degli addebiti privi di titolo negoziale
La Corte accoglieva integralmente le censure sui criteri contabili applicati al rapporto. Il conto era privo di una valida convenzione scritta per il periodo compreso tra il 1984 e il 2014, anno in cui le parti avevano formalizzato il primo contratto. In assenza di clausole scritte sui giorni valuta, la legge impone di allineare la data di valuta alla data effettiva dell’operazione contabile, eliminando postergazioni e antergazioni illegittime.
Il collegio ordinava inoltre di cancellare tutte le competenze girocontate da un conto anticipi. La banca non aveva esibito la documentazione contrattuale di questo rapporto collegato, tanto da aver subito la revoca del decreto ingiuntivo iniziale. Risultava dunque impossibile verificare la legittimità delle causali delle somme addebitate. Il perito d’ufficio rideterminava il saldo finale a credito dell’impresa correntista nella misura di 247.388,82 euro, ordinandone la restituzione al netto degli acconti provvisori già liquidati in primo grado.
Le conseguenze operative per le imprese esposte a pretese bancarie
La pronuncia tutela le imprese che subiscono richieste di pagamento su conti correnti non supportati da estratti conto storici e contratti in forma scritta. La preventiva richiesta documentale stragiudiziale apre la strada all’ordine di esibizione in giudizio. Se la banca adempie all’ordine del giudice depositando i mastrini storici, quegli estratti devono essere impiegati per ricostruire il saldo dall’origine senza penalizzare il correntista.
La decisione conferma che gli addebiti per giorni valuta e i passaggi di fondi tra conti privi di contratto scritto restano privi di causa. I clienti bancari possono così azzerare presunti debiti e trasformare la richiesta ingiuntiva della banca in una cospicua condanna restitutoria a proprio favore.
Come può il correntista ottenere gli estratti conto se la banca rifiuta di consegnarli prima del giudizio?
Se il cliente invia una formale richiesta scritta ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario e la banca non risponde, il giudice nel corso della causa può ordinare all’istituto di esibire tutti i documenti contabili, che saranno poi utilizzati per il ricalcolo peritale.
Cosa accade ai giorni valuta applicati dalla banca in assenza di contratto scritto?
In mancanza di un accordo contrattuale scritto che stabilisca le date di valuta, le operazioni devono essere conteggiate secondo la loro data contabile effettiva, eliminando ogni antergazione o postergazione a sfavore del cliente.
La banca può addebitare su un conto corrente competenze derivanti da altri conti privi di contratto?
No, se la banca non produce i contratti e gli estratti conto del rapporto collegato da cui derivano le competenze girocontate, tali somme devono essere interamente eliminate dal saldo ricalcolato per difetto di prova della causale.