Una società cita in giudizio un istituto di credito per ottenere la restituzione di oltre quattrocentomila euro addebitati illegittimamente a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e tassi ultralegali. La banca eccepisce la prescrizione decennale dei singoli versamenti, sostenendo l'assenza di un affidamento scritto. I giudici di merito accertano l'esistenza di un fido di fatto desunto da estratti conto, tassi applicati e mancata richiesta di rientro, qualificando i versamenti come ripristinatori con decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto. La Corte di Cassazione conferma la fondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito bancario e respinge le contestazioni della banca sul fido, accogliendo il ricorso unicamente sulla mancata liquidazione delle spese peritali d'appello, ripartite al cinquanta per cento tra le parti.
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