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Ripetizione Dell'indebito Bancario

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ripetizione dell’indebito bancario: fido non provato prescrive somme
Una società correntista cita in giudizio la propria banca per ottenere la ripetizione dell'indebito bancario, contestando l'applicazione di interessi anatocistici, spese non pattuite e tassi usurari. L'istituto di credito solleva l'eccezione di prescrizione decennale sui versamenti precedenti al decennio. Mancando il contratto scritto di apertura di credito, la Corte d'Appello qualifica i versamenti effettuati sul conto passivo come pagamenti solutori ormai prescritti e riduce drasticamente l'importo risarcibile da oltre 42.000 euro a soli 2.825 euro. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso della correntista inammissibile: spetta al cliente dimostrare l'esistenza del fido bancario per qualificare le rimesse come mero ripristino della disponibilità. Senza contratto formale, il saldo costantemente in passivo non prova la concessione del fido, confermando la prescrizione.
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Ripetizione dell’indebito bancario: fido di fatto e prescrizione
Una società cita in giudizio un istituto di credito per ottenere la restituzione di oltre quattrocentomila euro addebitati illegittimamente a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e tassi ultralegali. La banca eccepisce la prescrizione decennale dei singoli versamenti, sostenendo l'assenza di un affidamento scritto. I giudici di merito accertano l'esistenza di un fido di fatto desunto da estratti conto, tassi applicati e mancata richiesta di rientro, qualificando i versamenti come ripristinatori con decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto. La Corte di Cassazione conferma la fondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito bancario e respinge le contestazioni della banca sul fido, accogliendo il ricorso unicamente sulla mancata liquidazione delle spese peritali d'appello, ripartite al cinquanta per cento tra le parti.
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