Termine Impugnazione: Quando Non Si Applica la Proroga di 15 Giorni
Nel labirinto delle norme processuali, il rispetto del termine impugnazione è un pilastro fondamentale per la validità di qualsiasi ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo alla proroga di 15 giorni prevista per l’imputato giudicato in assenza, chiarendo la sua inapplicabilità nei casi di procedimento d’appello trattato con rito camerale non partecipato. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, commessi in concorso e in continuazione. La pena inflitta era di un anno e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa. La Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche e all’entità degli aumenti per la continuazione del reato.
La Questione sul Termine Impugnazione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte non risiede nel merito delle doglianze, ma in una questione pregiudiziale di carattere procedurale. Il Collegio ha infatti rilevato che il ricorso era stato presentato tardivamente. La sentenza d’appello era stata emessa il 20 settembre 2024, con motivazione depositata il 30 settembre 2024. Il termine per impugnare scadeva quindi il 4 novembre 2024. Il ricorso, tuttavia, veniva depositato solo il 14 novembre 2024, dieci giorni oltre il limite massimo.
La difesa sosteneva implicitamente di poter beneficiare del termine suppletivo di quindici giorni previsto dall’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, riservato all’imputato giudicato in assenza. È proprio su questo punto che la Corte ha concentrato la sua analisi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due ordini di ragioni, una principale e una subordinata.
La Tardività del Ricorso come Motivo Principale
Il motivo dirimente è stata la tardività. La Corte ha spiegato che il termine suppletivo previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non era applicabile al caso di specie. La norma concede quindici giorni in più per l’impugnazione all’imputato che sia stato giudicato “in assenza”.
Nel caso in esame, il giudizio di appello era stato trattato con rito camerale non partecipato. Questo tipo di procedimento, per sua natura, non prevede la fissazione di un’udienza alla quale l’imputato abbia il diritto di partecipare fisicamente, salvo che ne faccia espressa e tempestiva richiesta ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Poiché nel caso di specie tale richiesta non era stata avanzata, l’imputato non poteva considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto non era assente da un’udienza a cui aveva diritto di presenziare. Il processo si è semplicemente svolto secondo le sue regole, che non prevedono la partecipazione come elemento essenziale. Di conseguenza, non sussistendo lo status di ‘assente’, non poteva essere concessa la proroga del termine impugnazione.
La Manifesta Infondatezza nel Merito
Pur ritenendo assorbente il rilievo sulla tardività, la Corte ha aggiunto che, anche se fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato. Le censure mosse dalla difesa, infatti, non denunciavano un vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a sollecitare una diversa valutazione del merito. La Corte d’Appello aveva, secondo i giudici di legittimità, adeguatamente spiegato le ragioni per non concedere una pena più mite, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alla pluralità degli episodi di spaccio. Richiedere una nuova valutazione di questi elementi esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio procedurale di grande importanza: il termine impugnazione non subisce la proroga di quindici giorni se il giudizio d’appello si è celebrato con rito camerale non partecipato e l’imputato non ha formulato una richiesta di partecipazione. La nozione di ‘giudizio in assenza’ è strettamente legata alla mancata partecipazione a un’udienza a cui si aveva diritto di presenziare, e non può essere estesa a procedimenti che, per loro struttura, non prevedono tale partecipazione. Questa decisione serve da monito sull’importanza di conoscere a fondo le diverse tipologie di rito processuale e di rispettare con la massima scrupolosità le scadenze perentorie stabilite dalla legge, pena l’inammissibilità del gravame.
Quando si applica l’aumento di 15 giorni del termine per impugnare una sentenza?
L’aumento di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica specificamente al caso in cui l’imputato sia stato “giudicato in assenza”, ovvero non abbia partecipato a un’udienza alla quale aveva diritto di essere presente.
Un’udienza in appello trattata con rito camerale non partecipato equivale a un giudizio in assenza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il giudizio di appello si svolge con rito camerale non partecipato e l’imputato non ha fatto tempestiva richiesta di partecipare, non può essere considerato “giudicato in assenza”. Di conseguenza, non ha diritto alla proroga del termine per impugnare.
Per quale altro motivo il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Oltre alla tardività, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato nel merito. La Corte ha ritenuto che le censure presentate fossero volte a ottenere una nuova valutazione dei fatti già adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.