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Codice Civile
Codice Penale

Revoca della interdizione o inabilitazione

Revoca della interdizione o inabilitazione, adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona.

Pubblicato il 28 May 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1172/2020 pubblicata il 25/05/2020

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

XXX nella sua qualità di curatore di YYY rappresentato e difeso dall’Avv., presso il cui studio in, ha eletto domicilio giusto mandato allegato al ricorso

RICORRENTE

contro

ZZZ, nato a, residente a

RESISTENTE CONTUMACE

e con l’intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: revoca inabilitazione

Conclusioni per il ricorrente: si riporta ai propri atti e alla documentazione prodotta e chiede che venga accolta la domanda (“chiede 1) revoca della misura di inabilitazione decisa con sentenza del Tribunale dei Minori di Firenze il 21.03.1988; 2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406/ e/0 409 II comma cc affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno, proposto nella persona del Sig. XXX, sopra meglio generalizzato, affinché in nome e per conto del beneficiario ZZZ possa compiere i seguenti atti, senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione”.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 31.01.2017 XXX, in qualità di curatore dell’inabilitato, ha chiesto di revocare la misura dell’inabilitazione di ZZZ decisa con sentenza del Tribunale dei minorenni di Firenze emessa in data 21.03.1988 in ragione della sue condizione di salute di insufficienza intellettiva e psichica, dalla quale derivava la riduzione della capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. Il ricorrente ha dedotto che l’amministrazione di sostegno, così come normata dall’art. 404 e ss. c.c. appare oggi misura maggiormente efficace ed idonea per ZZZ rispetto all’inabilitazione, comportando effettivamente dei diretti e concreti benefici per la sua persona e dei vantaggi per la gestione sia economica sia materiale dei bisogni di YYY. Nel ricorso è stato dato atto che l’inabilitato è titolare di una pensione di invalidità di circa 280,00 € mensili e che provvedono i genitori ai suoi bisogni economici.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 3.10.2017 il Giudice istruttore invitava parte ricorrente a produrre copia della sentenza di inabilitazione e il materiale probatorio acquisito nel procedimento. All’udienza del 27.02.2018 il procedimento veniva rinviato per consentire il deposito dei documenti relativi al procedimento di inabilitazione. All’udienza del 24.10.2018, questo Giudice relatore, cui nel frattempo era stato assegnato il fascicolo, procedeva all’audizione dell’inabilitato. A seguito di ulteriore rinvio richiesto del ricorrente per il deposito di ulteriore documentazione medica, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 25.01.2019 il ricorrente rassegnava le conclusioni chiedendo l’accoglimento della domanda, venivano quindi concesse i termini per la comparsa conclusionale e all’esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda di revoca dell’inabilitazione in favore della apertura di amministrazione di sostegno a beneficio di ZZZ deve essere valutata alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 6/2004, recante norme in materia di istituzione dell’amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti della interdizione e della inabilitazione.

In virtù di tale normativa, infatti, il giudice adito per la revoca della interdizione o inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psicofisiche della persona maggiore di età, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente, previa una valutazione complessiva della condizione del beneficiario. L’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno non dipende dal diverso, e meno intenso, grado d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto (cfr Cass. n.13584/2006; n.9628/2009).

Ciò premesso, nel caso in esame, la documentazione medica depositata dal ricorrente evidenzia come ZZZ sia affetto da ritardo mentale moderato (disturbo del neuro sviluppo da sofferenza perinatale) … possieda discrete capacità di orientamento spazio temporale nei luoghi conosciuti, utilizzi il denaro e riesca a compiere attività semplici.

Come è risultato anche dalla audizione dell’inabilitato, questi abita con i genitori e dopo aver frequentato la scuola fino al diploma della media inferiore, è stato inserito nel villaggio artigianale di Signa dove svolge quotidianamente attività lavorativa manuale ed ha raggiunto una maggiore autonomia.

Preso atto che le esigenze possono ritenersi mutate nello loro stessa natura, involgendo una necessità di assistenza e cura degli interessi non solo patrimoniali ma anche personali, la situazione di ZZZ richiede quindi una maggiore flessibilità ed una personalizzazione che l’istituto dell’inabilitazione non è più in grado di assicurare, apparendo invece in tal senso più adeguata e duttile la misura dell’amministrazione di sostegno.

In conclusione, dal momento che non sono più sussistenti i presupposti per mantenere ferma la misura dell’inabilitazione, che deve essere pertanto revocata, si ritiene opportuno, in ragione della riscontrata non piena capacità del resistente ad attendere ai propri interessi, di accogliere la domanda e quindi sottoporre il medesimo alla misura dell’Amministrazione di Sostegno, con conseguente trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare.

Le spese processuali, considerata la natura della causa, vanno dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

– revoca l’inabilitazione di ZZZ, nato a, residente a

, pronunciata dal Tribunale dei Minorenni di Firenze con sentenza del 21.03.1988

– dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno e l’individuazione dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

– dichiara non ripetibili le spese processuali

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.07.2019 su relazione della Dott.ssa

Il Giudice on. rel.
Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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