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Querela di falso, Il soggetto può valersi anche delle presunzioni

Querela di falso , il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni.

Pubblicato il 08 April 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

Composta da:

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 173/2022 pubblicata il 06/04/2022

Nel procedimento iscritto al numero 677 del ruolo generali degli affari civili contenziosi per l’anno 2015 promosso da:

XXX ;

APPELLANTE

YYY

APPELLATO

E con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari

INTERVENUTO PER LEGGE

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse dell’appellante:

“in via principale, in totale riforma della sentenza n. 1217/2015 emessa in data 10/4/2015, depositata in Cancelleria il 17/4/2015, dal Tribunale Ordinario di Cagliari in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n. 1533/2011 R.A.C., accertare e dichiarare la falsità del documento definito “atto unilaterale di ricognizione”, riferibile al mese di Gennaio 2007, oggetto della querela di falso ritualmente proposta, in quanto non attribuibile alla paternità di XXX;

II) in via subordinata, ammettere, salvo gravame, la prova testimoniale dedotta nell’atto di proposizione della querela di falso, e attesa l’assorbente rilevanza per l’accertamento della paternità del contenuto del documento de quo;

III) in ogni caso, condannare YYY alla rifusione in re favore di XXX delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Nell’interesse dell’appellato “Voglia l’Ecc ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1) Rigettare il proposto gravame e confermare la impugnata sentenza. 2) Con vittoria di spese e di onorari del giudizio.”

Nell’interesse del Pubblico ministero : “Si conclude per il rigetto dell’appello”.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.1 1.2009, notificato il 14.11.2010 in uno con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, YYY chiese al Tribunale di Cagliari -Sezione distaccata di Iglesias – di dichiarare la cessazione del comodato precario per effetto del quale aveva concesso in godimento al fratello XXX l’unità abitativa sita al piano terreno dell’immobile in Gonnesa, , con conseguente condanna dello stesso all’immediato rilascio dello stesso e alla risarcimento dei danni conseguenti.

A sostegno di tale domanda espose:

di essere proprietario di un edificio sito in Gonnesa, , del quale aveva personalmente curato la costruzione sui lotti di terreno individuati catastalmente al foglio 8, mappali 253 e 311, pervenutigli in forza di atto pubblico del 11.9.1985 a rogito dott., rep. raccolta n.; di avere concesso, nel mese di Gennaio 2007, al fratello XXX, in comodato, la porzione con accesso al n. civico, come comprovato dall’atto unilaterale di ricognizione prodotto in giudizio. XXX, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento della domanda, chiedendo finanche la condanna del ricorrente ex art.96 c.p.c. in ragione della temerarietà della stessa, smentita dalle proprie produzioni documentali. Denunciò la falsità del documento denominato “atto unilaterale di ricognizione” dichiarando di disconoscerne contenuto e sottoscrizione.

Con verbale dattiloscritto all’udienza del 4.3.2011, sottoscritto personalmente, il convenuto dichiarò di proporre querela di falso avverso il documento sopra indicato e alla successiva udienza del 13 maggio 2011 YYY dichiarò di volersi avvalere del documento. * * *

Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa tramite produzioni documentali e consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare se “il documento di cui è querela sia stato sottoscritto dal sig. XXX”, con sentenza n.1217/2015 pubblicata il 17.4.2015, ha rigettato la querela di falso, condannando il querelante alla restituzione del documento impugnato, al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 e alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.

Il Tribunale ha rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla dott.ssa aveva confermato la sicura autenticità della sottoscrizione di XXX sul documento oggetto di querela.

Tali conclusioni, peraltro non contestate dal querelante nella loro validità scientifica, non potevano ritenersi inficiate dalle argomentazioni svolte dal medesimo in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il contenuto del documento impugnato (con il quale *** riconosceva la proprietà dell’immobile in contestazione in capo al fratello YYY) si poneva in contrasto … con le pattuizioni assunte dalle parti e sottoscritte in data 9.5.1989 allo scopo di rispettare i rispettivi diritti di proprietà sugli immobili sia realizzati che in corso di completamento sui lotti di terreno oggetto dell’atto pubblico 11.9.21985 con cui era stata sciolta la comunione venutasi a creare sul tratto di terreno in Gonnesa …Secondo il querelante, infatti, “ sarebbe stato quantomeno illogico che un soggetto nel pieno delle sue facoltà mentali, potendo legittimamente vantare un diritto dominicale, potesse sottoscrivere un atto che formalmente e sostanzialmente si ponesse in contrasto la con la titolarità del diritto di proprietà”.

Ad avviso del tribunale tali argomentazioni dovevano essere oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio a quo, e non nel presente giudizio, avente ad oggetto la sola dedotta falsità del documento querelato di falso, quanto al contenuto e alle sue sottoscrizione, e risultato invece certamente sottoscritto da XXX in ogni sua pagina.

Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello XXX con atto di citazione tempestivamente notificato.

Si è costituito in giudizio YYY, il quale ha contestato la fondatezza del gravame e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza in quanto frutto di una errata interpretazione del disposto di cui all’art. 221 c.p.c ; invero il rigetto della querela si fonda esclusivamente sulle risultanze della perizia calligrafica che ha attestato la paternità di XXX in relazione alle sottoscrizioni apposte sul documento impugnato, senza minimamente prendere in considerazione le argomentazioni e i mezzi istruttori da lui dedotti, volti a contrastare le conclusioni del ctu ed erroneamente ritenuti dal primo giudice estranei al presente giudizio. In tal modo il tribunale ha violato il disposto dell’art. 221 c.p.c che, ponendo a carico del querelante l’indicazione degli elementi e delle prove a sostegno della querela, evidentemente esclude l’esperibilità dell’accertamento tecnico quale solo mezzo idoneo ad accertare la falsità del documento, così come peraltro ribadito dalla Suprema Corte, che è solita affermare l’assoluta libertà di prova della falsità, e la possibilità del suo accertamento anche per presunzioni.

Tanto premesso, l’appellante ribadisce la rilevanza, a tal fine, del documento da lui prodotto nel giudizio di primo grado rappresentato dalla scrittura privata in data 9.5.21989 intervenuta tra le medesime parti, in forza della quale gli è stata inequivocabilmente attribuita la proprietà anche dell’immobile per cui è causa, di cui, per converso, nel documento oggetto di querela – denominato atto unilaterale di ricognizione – si afferma la proprietà in capo all’appellato e la qualità di mero detentore dell’appellante.

L’appello non è fondato.

L’appellante pur non contestando neanche in questa sede le risultanze della ctu in ordine alla paternità delle sottoscrizioni apposte sul documento oggetto di querela, nel quale XXX si riconosce comodatario dell’immobile oggetto della domanda di rilascio formulata nei suo confronti da YYY nel giudizio principale, sostiene che tale accertamento debba ritenersi inficiato dal contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti il 9 maggio 1989, nella quale YYY riconosce la piena proprietà dell’immobile oggetto di causa in capo al fratello XXX.

Il tribunale ha invece ritenuto che la valutazione della valenza probatoria di tale documento esuli dal presente giudizio incidentale, per essere oggetto del procedimento a quo.

Tanto precisato, deve evidenziarsi che l’assunto dell’appellante secondo cui il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni (secondo la Cassazione utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento “absque pactis”, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore), è corretto poiché conforme al consolidato orientamento di legittimità ( ex multis, Cass. 22 giugno 2020, n. 12118).

Tuttavia, il caso di specie merita le seguenti precisazioni, che rivestono carattere assorbente.

Invero risulta dall’esame del fascicolo di primo grado che la predetta scrittura privata 9.5.1989, prodotta da XXX all’atto della sua costituzione nel giudizio a quo, è stata tempestivamente disconosciuta, sia nel contenuto che nella sottoscrizione, dall’attore YYY, con dichiarazione resa alla prima udienza utile successiva alla produzione ( v. verbale udienza del 4.3.2010). A tale disconoscimento ha fatto seguito la volontà di XXX di avvalersi di tale scrittura, senza che si sia dato corso alla procedura di verificazione della stessa, ai sensi degli artt. 216 ss c.c.

Pertanto in questa sede non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria, ai fini indicati dall’appellante al contenuto del documento, in quanto ritualmente disconosciuto dalla controparte e non accertato come autentico.

Nè analogo risultato potrebbe essere perseguito attraverso le prova testimoniale dedotta dal querelante ad istruzione della querela e – ritualmente- riproposta in questa sede. Invero la prova è evidentemente diretta al solo scopo di provare la falsità dell’a ricognizione e non al fine di accertare la veridicità della scrittura privata disconosciuta.

In ogni caso detta prova, vertendo sull’esistenza di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, sarebbe comunque illegale, in quando dedotta in violazione dell’art. 2725 1° comma c.c, violazione che, attenendo a ragioni di ordine pubblico, è suscettibile di essere rilevata anche d’ufficio ( Cass. 23934/2015)

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 e succ.mod, applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e minimi per la fase decisionale sullo scaglione di valore indeterminabile basso.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d’Appello di Cagliari, pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.1217/2015, pubblicata il 17.4.2015, proposto da XXX :

a) Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado;

b) Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in XXX 4.960,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese forfetarie, iva e cpa.

c) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater dpr 30.5.2012 n. 115 comportanti l’obbligo del versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per tale titolo.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile della Corte d’Appello, il 16 marzo 2022.

La Consigliera relatrice

La Presidente

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