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Raccolta delle giocate, omesso versamento

I concessionari affidano la gestione telematica del gioco, nonché la riscossione degli introiti, a soggetti, enti o società, con cui stipulano contratti di subconcessione, creando una rete di gestori o esercenti, che fanno parte della propria “subfiliera”. Il denaro che si riscuote è fin da subito di spettanza della Pubblica Amministrazione, posto che il concessionario contabilizza il prelievo erariale unico ed esegue il versamento con le modalità definite dall’Amministrazione dei Monopoli.

Pubblicato il 10 February 2020 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Commette il reato di peculato il titolare dell’attività di raccolta delle giocate, allorché omette il versamento delle somme riscosse per conto dell’Amministrazione Finanziaria

 

Il legislatore ha previsto la riserva a favore dello Stato (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dell’attività di gioco e può affidare la realizzazione di tale servizio, in regime di concessione, ad imprese specializzate, le quali esercitano la gestione mediante rete telematica del gioco lecito realizzato con apparecchi e video terminali collocati presso vari esercizi commerciali.

I concessionari affidano la gestione telematica del gioco, nonché la riscossione degli introiti, a soggetti, enti o società, con cui stipulano contratti di subconcessione, creando una rete di gestori o esercenti, che fanno parte della propria “subfiliera”.

Il contratto stipulato tra il concessionario ed il gestore prevede, quali compiti di quest’ultimo, l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno degli esercizi pubblici (bar, tabacchi, sale giochi).

Il gestore deve essere munito di tutte le autorizzazioni necessarie, deve effettuare il prelievo delle somme contenute negli apparecchi e consegnare al concessionario le somme prelevate dagli apparecchi.

Inoltre, il gestore è detentore delle chiavi degli apparecchi medesimi.

Le somme che i gestori si trovano a detenere hanno “natura di prelievo erariale unico”.

Il rapporto tra il concessionario ed il terzo incaricato della raccolta del denaro è qualificato come “rapporto di subconcessione” e pur avendo natura privatistica, regola “servizi pubblici“, perché il gioco è attività riservata allo Stato: la connotazione pubblicistica di tale attività emerge per il suo diretto collegamento all’interesse generale alla riscossione del gettito che spetta allo Stato (nella specie monopolista), quale provento dell’attività di gioco.

Il concessionario statale della gestione dei giochi telematici, quale agente contabile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che il denaro che riscuote è di spettanza della Pubblica Amministrazione.

La natura privatistica del contratto con cui il concessionario “demanda” ad altro soggetto l’esercizio dell’attività di agente contabile non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del suboncessionario, in quanto preparatoria e “funzionale” alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate.

Il denaro che si riscuote è fin da subito di spettanza della Pubblica Amministrazione, posto che il concessionario contabilizza il prelievo erariale unico ed esegue il versamento con le modalità definite dall’Amministrazione dei Monopoli.

Il denaro versato dai giocatori diviene “pecunia publica” non appena entra in possesso del soggetto incaricato di raccogliere tale denaro.

Gli operatori di filiera non contraggono una mera obbligazione tributaria bensì, rivestendo il ruolo di incaricati di pubblico servizio (consistente nella raccolta del denaro dei giochi), sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dai giochi attraverso gli apparecchi predisposti per le giocate.

Commette il reato di peculato il titolare dell’attività di raccolta delle giocate, allorché omette il versamento delle somme riscosse per conto dell’Amministrazione Finanziaria, atteso che il denaro incassato dall’agente è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della P.A..

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” il subconcessionario per la gestione dei giochi telematici, che per gli effetti di cui all’articolo 358 c.p., è investito contrattualmente dell’esercizio dell’attività di “agente contabile” addetto alla riscossione ed al successivo versamento del “prelievo erariale unico” sulle giocate, previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, articolo 2, lettera g), poiché il servizio del gioco è riservato allo Stato che lo esercita in regime concessorio pubblico, ed è disciplinato nei suoi aspetti esecutivi da norme primarie di valenza pubblica.

A nulla rileva che il raccoglitore-ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio in suo favore, e per il pagamento di talune vincite.

Il ricevitore non è semplice debitore di quantità dell’erario, ma, in qualità di riscossore, entra in possesso del denaro incassato per conto dell’Amministrazione Finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto, attraverso il rapporto con il concessionario (Sez. 6 n. 46954 del 21/05/2016, Bongiovanni, Rv. 265275; Sez. 6 n. 36656 del 04/06/2015, Tortello, Rv. 264583; Sez. 6 n. 30541 del 17/05/2007, Lombardo, Rv. 237185).

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza n. 4937 del 5 febbraio 2020

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