fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Azione di rivendicazione, possesso ad usucapionem

Azione di rivendicazione, eccezione riconvenzionale possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto, onere probatorio.

Pubblicato il 26 July 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1930/2019 pubblicata il 24/07/2019

nella causa di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.04.2019 e vertente

TRA

-Attore
XXX rappresentata e difesa dall’avv. , come da procura in atti ;

E

-Convenuti
YYY e ZZZ., rappresentati e difesi dall’ avv., giusta procura in atti ;

OGGETTO: azione di rivendica/usucapione .

CONCLUSIONI: all’udienza del 19.04.2019 le parti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l’azione spiegata dalla società XXX nei confronti di YYY e ZZZ, con la quale l’ attrice hanno chiesto accertarsi l’ occupazione abusiva di taluni fondi siti in, località in catasto terreni al FG , part. da parte dei sig.ri YYY e ZZZ, con conseguente rilascio dell’ area illegittimamente occupata e risarcimento del danno per privazione del possesso.

Si costituivano i convenuti i quali resistevano alla domanda chiedendone il rigetto e proponendo, domanda di usucapione dei citati terreni.

La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, prove orali e CTU, all’ udienza del 19.04.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice, previa concessione dei termini di cui all’ art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.

L’ azione proposta dalla società attrice va qualificata come di natura petitoria ex art 948 c.c. ed implica l’ accertamento della alla proprietà dei fondi di cui è stato richiesto il rilascio nei confronti degli illegittimi detentori.

Va osservato come la società attrice con riferimento ai fondi di cui FG , part abbia assolto l’ onere probatorio di cui era gravata allegando al proprio fascicolo di parte i titoli d’ acquisto.

Sul punto va osservato che secondo un risalente e più consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un’eccezione riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore ( ex multis Cass. civ. n. 8215/2016).

Va tuttavia dato atto di un indirizzo giurisprudenziale allo stato minoritario ,al quale non si intende aderire, secondo cui, nell’ ipotesi in cui il possessore che propone in via riconvenzionale eccezione di usucapione si avvalga del principio “ possideo quia possideo”, non vi sarebbe alcuna attenuazione del rigore probatorio in tema di rivendicazione ( Cass. civ. n.14734/2018). In ogni caso, anche volendo seguire questo orientamento, deve osservarsi che nella fattispecie, i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, non si sono limitati ad affermare apoditticamente il loro possesso, ciò in quanto non hanno contestato i titoli d’ acquisto della società attrice, implicitamente riconoscendoli, ed hanno eccepito il giudicato di cui alla sentenza in materia possessoria di cui alla sent. n. 407/2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina, ritenendo dunque il loro possesso “ giudizialmente riconosciuto”; tale difesa, non è stata modificata con le prime memorie ex art 183 sesto comma cpc e si è dunque cristallizzata precludendo ulteriori e tardive modifiche del thema decidendum.

Va poi osservato che la titolarità del diritto di proprietà del dante causa della XXX risulterebbe comunque indirettamente dimostrata sempre dalla richiamata sentenza n. /2005 ove è riconosciuta una detenzione qualificata dei YYY,ZZZ conseguita proprio dagli originari proprietari dei terreni ( in particolare ***) , circostanza che consentirebbe di ritenere assolto l’ onere probatorio da parte degli attori anche sotto il profilo della “probatio diabiolica”.

Diversamente, con riferimento al fondo di cui al fg part l’ attore non ha assolto l’ onere probatorio di cui era gravato ( sebbene attenuato a fronte della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da controparte) atteso che si è limitato a dedurre di aver acquisito “ i diritti relativi all’ occupazione ab immemorabili miglioratizia” della citata particella, appartenente al demanio per uso civico del Comune di, ha altresì allegato domanda di alienazione del terreno in oggetto, senza tuttavia dimostrare il perfezionamento del relativo iter amministrativo.

Ne consegue sul punto il rigetto della domanda non avendo la XXX dimostrato il proprio diritto di proprietà .

Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, va osservato che con la sentenza n. /2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina depositata in data 14.12.2005 è stata accolta la domanda di reintegra del possesso proposta dagli odierni convenuti nei confronti della XXX in relazione ai medesimi fondi di cui è causa sulla base dell’ assunto espresso nella motivazione della sentenza che i YYY,ZZZ esercitassero sui fondi siti in località una detenzione qualificata per effetto di un comodato concesso dai precedenti proprietari e possessori *** ( cfr. pag. 6 della motivazione).

Sul punto va osservato che l’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo ( cfr. Cass. civ. n. 5486/2019).

Ne consegue che essendo pacifico il passaggio in giudicato della citata sentenza, facente stato tra le parti ex art 2909 c.c. quanto meno sotto il profilo del giudicato implicito, è evidente che fino alla data del suo deposito i convenuti non avessero un possesso utile per poter usucapire i citati terreni; peraltro, non è stato dedotto alcun successivo atto interversivo del possesso che, in ogni caso, non avrebbe consentito la maturazione dell’ usucapione atteso che la domanda di rilascio di cui causa è stata proposta nel 2011 e dunque non sarebbe mai potuto decorrere il tempo utile per usucapire ex art. 1158 c.c.

Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.

Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, va osservato come l’ attrice avanzi la relativa richiesta sotto un il duplice profilo: 1) danni patrimoniali derivanti dall’ omessa realizzazione di un Agriturismo sui terreni oggetto di causa, progetto assentito dall’ Amministrazione del Comune di ed impedito, fino alla scadenza del titolo amministrativo, per effetto della condotta illecita dei convenuti che continuavano ad esercitare il pascolo abusivo sui citati terreni; 2) danni patrimoniali derivanti dal mancato godimento del fondo e per i pregiudizi allo stesso arrecati dall’ esercizio del pascolo abusivo.

Con riferimento alla prima voce di danno, va osservato come la stessa sia infondata e non meriti accoglimento atteso che è stato acclarato con la richiamata sentenza n. /2005 che l’ occupazione dei fondi da parte dei convenuti è stata esercitata sulla base di una detenzione qualificata, per aver conseguito i YYY,ZZZ il titolo ( comodato) dai danti causa della società attrice, circostanza che in ragione della sussistenza dell’accertato “ ius possessionis” esclude a monte l’ antigiuridicità della loro condotta riconosciuta legittima dalla richiamata sentenza che li ha visti “vittoriosi” in possessorio; per altro verso sono rimasti del tutto inesplorati i profili connessi all’ an debeatur atteso che non è stato provato il nesso causale tra la scadenza della concessione, l’ omessa realizzazione delle opere assentite e la condotta dei convenuti che esercitavano il pascolo sui terreni nel periodo primavera/estate, così come sotto il profilo del quantum non è stato allegato alcun concreto elemento che consentisse una liquidazione del danno in ragione dell’ omessa realizzazione delle opere assentite, né il giudicante può supplire attraverso lo strumento di cui all’ art 1226 c.c. ad un onere probatorio della parte.

Con riferimento poi ai danni connessi all’esercizio “abusivo” del pascolo ed al conseguente degrado e devastazione dei fondi, assorbente anche in tal caso è quanto già evidenziato in merito alla insussistenza di una condotta illegittima da parte dei convenuti in ragione di un accertata detenzione qualificata finalizzata all’esercizio del pascolo. Va comunque osservato che nella CTU espletata in corso di causa nell’ ambito del giudizio ex art 700 cpc introdotto dalla XXX, –procedimento interrotto e non più riassunto- il consulente ha dato atto che lo stato dei fondi e dei manufatti ivi rinvenuti, era la conseguenza dell’ uso fattone in ragione di una loro destinazione, sin dai primi decenni del secolo scorso, all’ esercizio della pastorizia ed all’ agricoltura, con la conseguenza impossibilità di imputare ai convenuti alcun concreto danno derivante dall’ occupazione dell’ area in relazione all’ attività ivi esercitata a decorrere dall’acquisto da parte della XXX ( 1999-2001).

Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese di causa in ragione del parziale accoglimento della domanda r proposta meritano compensazione per la metà la restante quota seguirà la soccombenza ed è a carico dei convenuti.

Le spese di CTU sono poste per 2/3 a carico dei convenuti e per 1/3 a carico di parte attrice.

PQM
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott., definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice e condanna YYY e ZZZ al rilascio immediato, dei fondi siti in, località, in NCT al FG , part libero da cose, animali e persone;

2) Rigetta la domanda di usucapione proposta da parte convenuta;

3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;

4) Compensa per la metà le spese di causa, ponendo la restante quota che si liquida in € 3600,00 per competenze ed € 245,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;

5) Pone le spese di CTU a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e nella misura di 2/3 a carico di parte convenuta.

Latina, 22.07.2019
Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati