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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità dell’ente proprietario e gestore di strade pubbliche

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 869/2018 pubblicata il 17/10/2018 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da: XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in […]

Pubblicato il 23 October 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 869/2018 pubblicata il 17/10/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in YYY presso il difensore avv.

ATTORE contro

COMUNE YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in AVVOCATURA COMUNALE presso il difensore avv.

CONVENUTO

Con atto di citazione depositato il 06/4/2017 , XXX, rappresentato e difeso dall’avv, chiamava in giudizio il Comune di YYY chiedendo al Tribunale di “ respingere ogni contraria istanza e : 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell’ente convenuto il Comune di YYY, per i fatti avvenuti come in narrativa e per tutti i danni causati a XXX; 2) per l’effetto condannare il Comune di YYY a risarcire i danni ovvero a corrispondere a XXX la somma di euro 12264,19 ovvero, in subordine, la somma quantificata dal Giudice secondo giustizia. Oltre gli interessi dovuti sino al saldo;3) condannare l’ente convenuto in persona dei lrtp, alle spese e competenze prof.li del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Il Comune di YYY si costituiva contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto con favore di spese e competenze di giudizio. All’udienza del 19/7/18 il giudice , concedendo i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviava al 13/12/17 quando ammettendo la prova orale rinviava per l’escussione testimoniale al 28/3/18. In tale udienza si procedeva all’escussione testimoniale e si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 23/5/18 . In tale udienza le parti precisavano le propri conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI

parte attrice affermava nell’atto di citazione che il 14/01/2016 , mentre percorreva a piedi via G.B. Vico, all’altezza del civico 14 a causa di un grave difetto di manutenzione del marciapiede pubblico , cadeva a terra e veniva trasportato in ospedale dal 118. Affermava che la pavimentazione era costituita da mattonelle , ampiamente divelta e sconnessa, mentre a ridosso degli alberi era non in piano con dislivelli di alcuni centimetri. Nei giorni successivi affermava che il Comune aveva provveduto ad apporre asfalto a freddo per eliminare le mattonelle non perfettamente aderite in sede. Il Comune di YYY contestava l’addebito affermando la mancanza di insidia o trabocchetto stante la visibilità e ritenendo l’accaduto riferibile alla imprudenza dell’attore.

All’udienza del 28/3/18 erano ascoltati i testimoni di parte attrice sui capitoli articolati nella memoria ex 183 VI comma c.p.c. : *** e *** che dichiaravano di essersi trovati in macchina mentre percorrevano la stessa strada, di essersi fermati e di aver visto delle persone ferme intorno all’attore caduto a terra con il volto insanguinato; confermavano la presenza di problematiche nella pavimentazione di mattonelle divelte , il teste *** precisava “ le mattonelle si muovevano e il marciapiede aveva degli avvallamenti non era completamente liscio”, il teste *** affermava “ è vero si vedeva a occhio nudo che erano dissestate “ “ posso dire che il terreno non era piatto ma presentava avvallamenti”. E’ accertata pertanto, anche vista la documentazione fotografica allegato 9 al fascicolo di parte attrice, la presenza di una sconnessione con mattonelle fuori sito e che , come affermato dal teste ***, si muovevano al passaggio.

La giurisprudenza in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c ha più volte affermato che l’Ente proprietario della strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada salvo che dia prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ( Cass. sez III 12/4/13 n.8935; Cass 18753/17; Cass 11526/17, Cass 7805/17).

La giurisprudenza ha anche preso in considerazione, ai fini del caso fortuito la condotta della vittima affermando che “ il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” Cass Sez IV 30/9/14 n. 20619).

Altra giurisprudenza ancora, in relazione alla condotta dell’utente della strada, ha affermato che” quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso”.

Altra giurisprudenza infine si sofferma sulla problematica delle pietre” basculanti” “ritiene il Tribunale ravvisabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità dell’ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l’evento lesivo cagionato a terzi per non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti nella sede di una strada, per giunta centrale, del centro urbano, dovendo affermarsi la sussistenza del rapporto di causalità fra la cosa (la strada cittadina) e l’evento di danno, posto che la caduta a terra è stata causata dalla presenza di pietre “basculanti” e non può sostenersi che il fatto lesivo possa essere ricollegato ad un difetto di attenzione del terzo nel camminare dal momento che l’affidamento normale del pedone, quantomeno in una strada del centro cittadino, è nel senso che la sede stradale sia integra e non sconnessa” (Trib. Milano, sez. X, 12 ottobre 2009, n. 12044, GiustM, 2009, 10, 68).

Nel caso in oggetto, riguardo alla presenza dell’”insidia” occorre fare delle osservazioni: non è stato dimostrato che le problematiche del marciapiede non fossero visibili ( per la presenza di mezzi o altri impedimenti) però va anche considerato che il concetto di “ imprudenza” nel non prevedere ed evitare l’ostacolo deve essere valutata in relazione alla situazione oggettiva ; nel nostro caso la sconnessione e l’avvallamento si presenta come visibile ma , come ben si vede nelle foto dell’allegato 9, non è localizzata ad un unico punto ma si dipana su una zona del marciapiede che va dall’aiuola al muro delle abitazioni ne discende che prevedere ed evitare il pericolo si concreterebbe nel “non utilizzare il marciapiede o nel passare sui bordi dell’aiuola ”. Ciò non può essere escluso ma neanche raccomandato. Pertanto sarebbe stato opportuno per l’Ente segnalare che il tratto di marciapiede risultava pericoloso in quanto contenente numerose sconnessioni e avvallamenti.

Si ritiene pertanto che la responsabilità del fatto possa ricadere in parte sulla mancata attenzione da parte dell’utente che poteva avvedersi della situazione di pericolo ma in parte anche sulla violazione da parte del Comune di YYY dell’art. 2051 c.c. per aver lasciato il marciapiede, e non una singola mattonella o un singolo avvallamento , in condizioni tali da poter generare intralcio al passeggio soprattutto per la “mobilità” delle varie mattonelle divelte.

Il CTP medico di parte attrice dott. *** ha valutato un danno in termini di 7%, di invalidità permanente, 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni parziale al 50% e 25 giorni al 25%. Parte convenuta non ha richiesto CTU medico legale.

La responsabilità del danno è ascrivibile al 50% tra le parti pertanto , considerata l’età del danneggiato di 87 anni al momento del fatto, considerata la richiesta di euro 12264,17 , considerato che il danno morale non è stato dimostrato in termini di concrete problematiche successive e derivanti dall’infortunio, in applicazione delle tabelle del D.M. 17/7/17 pubblicato su Serie Generale n. 196 del 23/8/17 , si calcola euro 6521,15 per danno permanente, euro 2461,20 per danno da inabilità temporanea per un totale di euro 9035,80. Non sono documentate spese mediche nella perizia di parte. Il danno va suddiviso al 50% tra le parti e le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente decidendo nella causa n., ogni contraria istanza disattesa o respinta, condanna il Comune di YYY al risarcimento in favore di XXX della somma di euro 4517,9 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell’infortunio. Condanna il Comune di YYY al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv Emidio, dichiaratosi antistatario, per euro 875,00 per fase studio, euro 740,00 per fase introduttiva, euro 1600,00 per fase istruttoria ed euro 1620,00 per fase decisoria oltre il 15% forfetario per spese generali IVA e CPA come per legge.

Terni, 17 ottobre 2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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