Un imprenditore subisce una condanna per omesso versamento IVA dopo il fallimento del programma concordato. Il giudice subordina l'esito positivo della procedura al saldo del debito fiscale. L'imputato non versa l'intera somma e riceve la revoca del beneficio. In seguito, l'imputato impugna la condanna in Cassazione lamentando l'illegittimità delle condizioni imposte, la prescrizione del reato e il mancato cambio della reclusione in pena pecuniaria. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. L'interessato doveva contestare tempestivamente l'ordinanza iniziale e la successiva revoca con ricorso immediato. Inoltre, il periodo di sospensione allunga i termini di prescrizione. Infine, il difensore non può rinunciare alla sospensione condizionale senza procura speciale. La condanna resta definitiva con sanzione aggiuntiva.
Continua »