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Codice Civile
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Opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi, è disciplinata dall’art. 617 e 618 del Codice di procedura civile. Questa tipologia di opposizione si distingue dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 e 616, in quanto la contestazione colpisce un singolo atto del procedimento e non nella sua interezza come avviene nell’opposizione all’esecuzione. Nell’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità di uno o più atti facenti parte del procedimento (per esempio – la sottoscrizione del precetto da parte del procuratore non munito di procura o nel caso di nullità del pignoramento in conseguenza alla cessata validità del precetto). L’opposizione agli atti esecutivi solleva una questione meramente processuale. Con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore ha la possibilità di contestare la regolarità degli atti esecutivi che possono essere di due tipologie: Regolarità Formale – Regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, regolarità formale della notificazione del titolo e del precetto e quella dei singoli atti esecutivi. Inopportunità – Quando l’atto non è idoneo al raggiungimento dello scopo predeterminato dal legislatore. Per esempio, il giudice dispone la vendita di un bene pignorato, ma a causa delle condizioni sfavorevoli del mercato sarebbe meglio rinviare la vendita a tempi migliori.

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