La vicenda nasce dall'impugnazione di una pronuncia d'appello milanese davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente aveva sollevato otto motivi di censura contro la decisione sfavorevole, mentre le controparti, tra cui i soggetti danneggiati e la compagnia assicurativa, avevano depositato regolari controricorsi per difendere la validità della sentenza precedente. Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un assetto concordato della lite. Il ricorrente ha quindi depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione specificando la compensazione delle spese di lite. Tutte le controparti hanno formalmente notificato e depositato la propria accettazione della rinuncia. I Supremi Giudici hanno preso atto della concorde volontà espressa e hanno dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, senza pronunciare alcuna condanna economica relativa alle spese legali sostenute.
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