La proprietaria di una casa ha riscontrato fessurazioni e infiltrazioni imputabili all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori. Dopo una perizia tecnica, la committente ha promosso una causa civile per ottenere il risarcimento per i gravi difetti dell'immobile e, in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale generale. Il Tribunale ha dichiarato prescritta l'azione specifica di appalto ma ha condannato i responsabili sulla base della norma generale. La Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: se ricorrono i presupposti della garanzia edilizia, la prescrizione annuale impedisce di invocare la responsabilità ordinaria. La proprietaria ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando il contrasto tra l'orientamento tradizionale, favorevole alla coesistenza delle tutele, e l'indirizzo recente più rigido. La Suprema Corte ha rimesso il caso alla pubblica udienza per dirimere il conflitto nomofilattico.
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