Una banca garante ha rilasciato un contratto autonomo di garanzia per un milione di euro a favore di un istituto finanziatore, a copertura dei debiti di una società immobiliare, con data indicata al 1° settembre 2010. A seguito del mancato rimborso, la banca creditrice ha chiesto il pagamento a fine novembre 2010. La banca garante ha rifiutato l'adempimento sostenendo l'intervenuta decadenza della garanzia alla data contrattuale e l'estinzione dell'impegno per rinuncia a un pegno concorrente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del garante, confermando la condanna al pagamento di un milione di euro oltre interessi. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra termine di efficacia e termine di decadenza, stabilendo che la semplice scadenza temporale non impedisce la richiesta di escussione successiva se l'inadempimento si è verificato nel periodo coperto.
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