Un lavoratore otteneva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la conseguente rideterminazione della pensione da parte della Corte dei Conti. In seguito al decesso del pensionato, l'erede attivava il giudizio di ottemperanza per pretendere il versamento delle differenze economiche riconosciute. L'ente previdenziale contestava la pretesa opponendo in compensazione le quote di pensione percepite durante gli anni di licenziamento, già risarciti dal datore di lavoro. Il giudice contabile d'appello ammetteva tale compensazione azzerando il credito dell'erede. Quest'ultima ricorreva in Cassazione sostenendo che l'ente non potesse far valere crediti previdenziali dinanzi al giudice contabile, trattandosi di materia del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso: la questione di giurisdizione non era stata eccepita nei precedenti gradi, determinando la formazione del giudicato implicito. Vince l'ente previdenziale, mentre l'erede subisce la compensazione e la condanna alle spese legali.
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