L'Imputato ha definito il proprio giudizio penale di secondo grado tramite concordato in appello, concordando la pena finale e rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione relativo all'aumento di pena per la continuazione con precedenti condanne irrevocabili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha rilevato che l'accordo sulla sanzione preclude successive contestazioni sulla misura della pena concordata, purché quest'ultima non sia illegale. Di conseguenza, il condannato non possiede alcun interesse giuridico a impugnare un provvedimento che ha integralmente accolto la sua stessa richiesta, con condanna al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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