Un proprietario ha richiesto una servitù coattiva di passaggio sul terreno agricolo confinante, pretendendo il tracciato più breve ed economico. In subordine, ha invocato l'usucapione del passaggio tramite un sentiero preesistente. I giudici hanno invece imposto un percorso alternativo, più lungo ma meno dannoso per il fondo servente, rigettando l'usucapione per difetto di opere visibili e stabili. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione: la scelta della servitù coattiva di passaggio non dipende solo dalla brevità del tragitto, ma richiede il contemperamento con il minor pregiudizio per il vicino, tutelando la produttività del suo prato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese legali.
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