Un defunto aveva disposto per testamento l'assegnazione di immobili ai figli. Alcuni eredi hanno contestato la lesione della loro quota di legittima, sostenendo che le disposizioni fossero legati in conto di legittima e non in sostituzione. La Corte d'Appello ha confermato che si trattava di legati in conto di legittima, permettendo agli eredi di chiedere la reintegrazione della loro quota. La Cassazione ha ribadito che, in assenza di una chiara volontà del testatore di escludere il legittimario dall'eredità, il lascito si considera un legato in conto di legittima. La Suprema Corte ha però accolto il ricorso sulla liquidazione delle spese legali, stabilendo che il valore della causa per l'azione di riduzione si calcola sulla quota contestata, non sull'intera massa ereditaria.
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