Una banca, socia paritetica di una S.p.A. chiusa poi fallita, ha erogato alla società due mutui e una fideiussione a garanzia di un affitto. Il Tribunale ha disposto la postergazione finanziamenti soci per questi crediti, collocandoli in chirografo, poiché concessi in un momento di evidente crisi finanziaria. La banca ha proposto ricorso sostenendo l'inapplicabilità della disciplina della postergazione alle S.p.A. e alle fideiussioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la postergazione si applica anche alle S.p.A. con compagine ristretta e che la fideiussione prestata dal socio rientra tra i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma. Di conseguenza, la banca perde la prelazione ipotecaria e viene condannata alle spese di giudizio.
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