Un'impresa riceve un contributo pubblico per lo sviluppo industriale ma decide successivamente di effettuare la rinuncia ai finanziamenti pubblici, restituendo la somma ricevuta. Il Ministero richiede la restituzione del denaro rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi. La società si oppone, sostenendo che la rinuncia non costituisca un inadempimento e che non sia dovuta la rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero. I giudici stabiliscono che la rinuncia spontanea non cancella l'obbligo di realizzare il progetto industriale concordato. Tale comportamento configura un'oggettiva inadempienza, poiché sottrae risorse pubbliche alla loro destinazione originaria. Di conseguenza, il Ministero ha diritto a recuperare le somme rivalutate per l'inflazione, oltre agli interessi legali.
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