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Prova testimoniale, indicazione del teste

244 c. p. c. stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata. Tale formalità di deduzione, non essendo altrimenti predefinita dal legislatore, deve essere funzionale allo scopo dell’atto, secondo il principio della nullità a rilevanza variabile che si enuclea dall’art.

Pubblicato il 19 February 2014 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

L’art. 244 c.p.c. stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata.

L’introduzione di tale mezzo istruttorio è soggetta ad una formalità unitaria, composta dall’indicazione di persone e di circostanze di fatti, le une e le altre destinate a chiarirsi e integrarsi fra loro.

Tale formalità di deduzione, non essendo altrimenti predefinita dal legislatore, deve essere funzionale allo scopo dell’atto, secondo il principio della nullità a rilevanza variabile che si enuclea dall’art. 156, comma 2, c.p.c., in base alla quale la nullità può essere pronunciata quando l’atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo. Lo scopo dell’atto, a sua volta, consiste nel compimento dell’atto processuale successivo.

Nello specifico, pertanto, esso è dotato dall’assunzione come teste della persona a ciò indicata, una volta superato il vaglio di capacità a deporre in relazione al quale l’altra parte può sollevare le proprie eccezioni.

Ne deriva che è inidonea allo scolpo solo l’indicazione del teste che, per insufficienza o per altra causa, non consenta all’altra parte tale esercizio del diritto di difesa.

Coordinando, dunque, le due regole anzi dette, quella dell’art. 244 c.p.c. e quella dell’art. 156, comma 2, c.p.c., si ottiene che il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, e che un’imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, residenza, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contradditorio solo se provochi in concreto la citazione e l’assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l’aspettativa della controparte.

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 26058 del 20 novembre 2013

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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