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Legge 335/1995 — Anno 2022

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Altri anni per Legge 335/1995

Gestione separata e reddito minimo: vince il legale
L'Ente previdenziale richiedeva a un legale la contribuzione obbligatoria per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'Albo ma non alla propria Cassa di categoria, avendo percepito compensi inferiori a cinquemila euro. Il lavoratore ha impugnato la pretesa contributiva sostenendo l'occasionalità della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda del professionista, rilevando l'assenza del requisito di continuità lavorativa e la mancanza di prove contrarie fornite dall'Istituto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'Ente previdenziale deve provare l'effettiva continuità dell'impegno lavorativo per superare la presunzione di occasionalità legata a guadagni minimi.
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Prescrizione contributi previdenziali: il termine resta a 5 anni
L'Ente Previdenziale ha notificato un'intimazione di pagamento a una cittadina per recuperare crediti contributivi pregressi. La contribuente ha contestato l'atto eccependo l'intervenuta prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, accertando che il credito si era estinto per decorso del termine breve di cinque anni e stabilendo il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione sul merito della pretesa. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la mancata impugnazione tempestiva della cartella esattoriale originaria trasformasse il termine di prescrizione da quinquennale a decennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente. I giudici hanno confermato che la cartella non opposta rende il debito non contestabile nel merito ma non allunga i tempi di prescrizione, i quali restano fissati a cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme erogate a un lavoratore per la mobilità lunga, comprensive di indennità e contribuzione figurativa. L'Azienda ha eccepito la prescrizione delle somme. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che il credito per il rimborso di tali oneri rientra nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'Ente Previdenziale perde la causa ed è condannato a rimborsare all'Azienda le somme già versate e a pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde dopo 5 anni
L'ente previdenziale ha richiesto a un'azienda il pagamento di oltre quarantamila euro per il contributo di ingresso in mobilità tramite cartelle esattoriali. L'azienda ha contestato la richiesta eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di appello, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che gli oneri per l'accesso alla mobilità a carico del datore di lavoro hanno natura contributiva. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni e non quella ordinaria di dieci anni. L'ente previdenziale perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS si salva
Un libero professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, contestava la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello gli dava ragione, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, inclusi quelli in regime dei minimi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva ed evita la prescrizione.
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Proroga e prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince
Un'avvocatessa, iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito ridotto, contestava la richiesta dell'INPS di iscrizione e pagamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello dichiarava il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, prorogata al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Tale proroga si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi operanti in settori soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’attesa fa perdere
Un lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento delle differenze contributive dopo aver ottenuto, con una precedente sentenza, il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la domanda. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il lavoro è stato prestato e la retribuzione era dovuta, e non dalla data della sentenza che accerta il livello superiore. L'attesa del giudizio sull'inquadramento rappresenta una scelta difensiva del lavoratore e non un impedimento legale ad agire. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione dei contributi: il rinvio fiscale salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per il decorso del tempo. La Corte d'Appello aveva accolto questa tesi, calcolando il termine di cinque anni dalle scadenze ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva dei pagamenti, tenendo conto anche dei rinvii governativi dei termini fiscali. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'INPS erano tempestive e il debito non era prescritto.
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Iscrizione gestione separata: niente contributi sotto i 5000 euro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro una professionista. L'ente pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, dimostrando il carattere occasionale della sua attività. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione gestione separata richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Il basso reddito costituisce un valido indizio della mancanza di abitualità, escludendo l'obbligo contributivo se l'ente non prova il contrario. Di conseguenza, la professionista non deve pagare i contributi richiesti.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Due ingegneri, dipendenti pubblici, svolgevano anche attività libero-professionale. L'INPS li iscriveva d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2007, richiedendo il pagamento dei contributi tramite avvisi di addebito. I professionisti si opponevano eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello accoglieva le pretese dell'INPS ma ometteva totalmente di pronunciarsi sulla prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che la prescrizione contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere sempre esaminata, anche d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: stop rimborsi DURC
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Società che contestava il blocco dei pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria a causa di un DURC irregolare. La Società sosteneva che il debito verso l'INPS fosse estinto. I giudici hanno invece confermato che la prescrizione dei contributi previdenziali non si era verificata. Infatti, l'emissione di decreti ingiuntivi definitivi e la notifica della cartella di pagamento hanno interrotto i termini, applicando la prescrizione decennale di salvaguardia prevista dalla legge. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha legittimamente trattenuto le somme dovute per le prestazioni sanitarie erogate, poiché la regolarità contributiva costituisce un requisito indispensabile per ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione. La Società perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione Gestione separata INPS: albo attivo ma zero debiti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi ritenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione, il cui accertamento spetta al giudice di merito. L'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi, ma non costituiscono una prova automatica di abitualità, specialmente a fronte di un reddito molto basso, che fa presumere la natura occasionale del lavoro. Vince il professionista, mentre l'ente previdenziale viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: escluso l’obbligo con reddito minimo
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS da parte di un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo e munito di partita IVA, aveva percepito nell'anno d'imposta un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale modesto guadagno un indizio della natura occasionale dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo in mancanza di prove contrarie da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un obbligo automatico di iscrizione previdenziale se manca il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale, non potendosi basare su semplici automatismi formali. Il professionista vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Iscrizione Gestione separata INPS: ko se il reddito è minimo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscrivendola d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010. La professionista, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'Iscrizione Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'iscrizione all'albo o la partita IVA non creano un automatismo di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non fosse occasionale, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. Di conseguenza, i contributi non sono dovuti.
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