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Legge 335/1995 — Anno 2022

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Altri anni per Legge 335/1995

Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Indebita percezione dell’assegno sociale per chi vive all’estero
Un cittadino italiano ha continuato a ricevere l'assegno sociale dall'INPS nonostante si fosse trasferito stabilmente in Francia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di indebita percezione dell'assegno sociale. I giudici hanno ritenuto decisive l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e la stessa ammissione dell'uomo di vivere all'estero. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pensionato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Principio del pro rata pensionistico: i conti della Cassa vincono
Un pensionato ha contestato il calcolo della propria pensione di anzianità effettuato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, chiedendo un importo maggiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 non si applica più in modo assoluto il principio del pro rata pensionistico. Le Casse previdenziali privatizzate possono infatti adottare delibere per salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, introducendo criteri di gradualità ed equità tra generazioni. Di conseguenza, la Cassa ha legittimamente applicato i nuovi criteri di liquidazione vigenti al momento della domanda di pensione. Il pensionato perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Calcolo della pensione di anzianità: no al vecchio metodo
Una professionista ha chiesto il ricalcolo della propria pensione, pretendendo l'applicazione delle vecchie e più favorevoli regole di calcolo per gli anni di lavoro precedenti al 2004. La Cassa previdenziale ha invece applicato il nuovo regolamento, che ha esteso il periodo di riferimento per determinare la media dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della pensionata, confermando la legittimità della decisione della Cassa. I giudici hanno stabilito che il calcolo della pensione di anzianità deve rispettare le norme vigenti al momento del pensionamento (avvenuto nel 2007). Il principio del pro rata non è assoluto e può essere limitato per garantire la stabilità finanziaria a lungo termine della Cassa e l'equità tra le diverse generazioni di iscritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: il verbale ferma il tempo
L'Ente Previdenziale ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di un'azienda per ottenere il pagamento di contributi omessi relativi a un lavoratore. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo i crediti prescritti, calcolando il termine quinquennale solo a partire dalla domanda di insinuazione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente, stabilendo che la notifica del verbale ispettivo costituisce un valido atto di interruzione della prescrizione. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame dei fatti, confermando l'importanza di considerare tutti gli atti interruttivi precedenti per evitare la prescrizione contributi previdenziali.
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Classificazione tariffaria INAIL: stop a pretese retroattive
L'INAIL ha richiesto a un'azienda il pagamento retroattivo di premi assicurativi a seguito di una variazione d'ufficio della sua classificazione tariffaria INAIL. L'errore originario di inquadramento era dovuto a un difetto di trasmissione dati tra enti previdenziali e non a comunicazioni inesatte del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INAIL, confermando che i provvedimenti di rettifica d'ufficio non hanno effetto retroattivo. Di conseguenza, la nuova classificazione decorre solo dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento all'azienda. L'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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