La Corte di Cassazione chiarisce la natura vincolante del concordato in appello. Due imputati avevano raggiunto un accordo con la Procura sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando ad altri motivi di ricorso, come la presunta assenza di prove. Successivamente, hanno impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sollevando proprio le questioni a cui avevano rinunciato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è chiaro: l'accordo sulla pena, o concordato in appello, limita l'esame del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia agli altri motivi è definitiva e impedisce qualsiasi successiva discussione, anche su aspetti relativi alla colpevolezza. L'accordo chiude la porta a ulteriori contestazioni.
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