La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato contro una sentenza della Corte d'Appello di Venezia. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La Corte ha specificato che neppure l'autenticazione della firma dell'imputato da parte del difensore può sanare tale vizio, confermando la natura strettamente tecnica del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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