La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento avverso una condanna per reati di droga. Il motivo, basato sulla mancanza di motivazione della sentenza, non rientra tra le censure tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita l'impugnazione a specifici vizi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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