La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22786/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione personale. La decisione si fonda sulla normativa introdotta nel 2017, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale. L'impugnazione presentata direttamente dall'imputato è stata quindi respinta, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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