Un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia presta la propria attività lavorativa all'estero, versando le relative imposte negli Stati ospitanti. Anni dopo, il contribuente porta a scomputo tali versamenti nella dichiarazione dei redditi italiana. L'amministrazione finanziaria disconosce il beneficio ed emette una cartella di pagamento, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare le somme a pena di decadenza nell'anno di produzione del reddito. I giudici di merito danno ragione al lavoratore, escludendo decadenze rigide in assenza di norme esplicite. Davanti alla Suprema Corte emerge un netto contrasto giurisprudenziale: alcuni precedenti negano il beneficio in assenza di convenzioni bilaterali, mentre altri tutelano il contribuente contro le doppie imposizioni. La Corte rimette la questione in pubblica udienza per stabilire i limiti temporali per fruire del credito per imposte pagate all'estero.
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