L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società cooperativa di autotrasporti, contestando l'indebita deduzione di spese per carburanti e ricambi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che la regolare tenuta della contabilità o la formale correttezza delle fatture non bastano a dimostrare l'inerenza dei costi. Spetta sempre al contribuente l'onere di provare la correlazione tra la spesa e l'attività d'impresa. Per i carburanti, in mancanza del numero di targa in fattura, occorrono prove equipollenti che identifichino i veicoli riforniti. Infine, la violazione del principio di competenza non obbliga il fisco a rettificare d'ufficio l'anno corretto, dovendo il contribuente presentare un'apposita istanza di rimborso entro i termini di legge.
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