Un indagato, accusato di aver procurato partite di droga per il vertice di una cosca, subiva la misura cautelare per singole cessioni e per concorso esterno nel traffico di stupefacenti. La difesa impugnava il provvedimento contestando sia l'accusa associativa, vista l'autonomia economica dei rapporti, sia l'aggravante dell'ingente quantità per mancanza di analisi chimiche. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza: vendere stupefacenti a esponenti del clan non integra il concorso esterno nel traffico di stupefacenti senza la prova di un rafforzamento effettivo dell'organizzazione e dell'intento di agevolarla. Inoltre, senza perizia sul principio attivo, il quantitativo lordo non giustifica l'aggravante. Gli atti tornano al Tribunale per rideterminare la misura cautelare.
Continua »