Due comproprietarie agiscono contro le società vicine per l'ampliamento di un hotel a meno di tre metri dal confine e a meno di sei metri dalle finestre, violando la distanza minima di dieci metri. I giudici di secondo grado accertano la violazione e condannano le imprese a risarcire il danno per ogni anno di abuso. Le società costruttrici impugnano la pronuncia, ma, dopo una proposta di definizione accelerata per un vizio formale e la richiesta di decisione, formalizzano la rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte dichiara estinto il giudizio. L'abbandono dell'impugnazione produce pieno effetto, evitando sanzioni pecuniarie aggravate e il raddoppio del contributo unificato, ma obbliga le società a rimborsare le spese legali ai vicini.
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