Un contribuente riceve una cartella di pagamento per presunte irregolarità nelle detrazioni edilizie di una società partecipata. L'uomo impugna l'atto contestando l'uso del controllo formale e la corretta qualificazione degli immobili, ma i giudici tributari respingono i suoi ricorsi. Il cittadino ricorre quindi in Cassazione per ottenere giustizia. Durante il procedimento di legittimità, l'ente creditore riesamina la situazione e dispone l'annullamento in autotutela della cartella, con il conseguente sgravio totale del debito tributario. Di fronte al ritiro dell'atto da parte dell'amministrazione finanziaria, il contribuente rinuncia formalmente al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese di lite tra le parti ed esclude qualsiasi sanzione a carico del ricorrente, cancellando definitivamente gli effetti delle precedenti sentenze sfavorevoli.
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