L'Automobilista ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di fuga dopo incidente stradale. Il conducente sosteneva di essersi allontanato dal luogo del sinistro per uno stato di necessità, causato dal timore di un'aggressione da parte dei presenti. I giudici hanno però accertato che l'uomo aveva subito soltanto rimproveri verbali accesi e nessuna violenza fisica reale. Di conseguenza, non esisteva alcun pericolo attuale di un danno grave alla persona che potesse giustificare l'allontanamento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna penale e respingendo anche le contestazioni sul calcolo delle attenuanti, aggravate dal tentativo del conducente di inquinare le prove. L'Automobilista perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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