Un'insegnante ha contestato la reiterazione illegittima di contratti a termine nella scuola pubblica per oltre tre anni, richiedendo l'immissione in ruolo o il risarcimento del danno. Nel corso del procedimento giudiziario, il Ministero ha assunto la docente a tempo indeterminato, soddisfacendo la sua richiesta principale. La lavoratrice ha successivamente presentato ricorso per cassazione, depositando un atto di rinuncia non notificato alla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando il venir meno dell'utilità della causa dopo la stabilizzazione ed escludendo il pagamento del doppio contributo unificato.
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