La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un immobile affittato da un privato nonostante fosse già stato oggetto di una confisca definitiva. I conduttori, scoperta la situazione, avevano sospeso il pagamento dei canoni, venendo però condannati nei gradi di merito al risarcimento per occupazione abusiva. La Suprema Corte ha chiarito che il binomio confisca di prevenzione e locazione è giuridicamente impossibile: lo Stato acquista il bene a titolo originario, determinando lo scioglimento automatico di ogni contratto di godimento. Il contratto di locazione è dunque nullo per illiceità dell'oggetto. Inoltre, la responsabilità dei conduttori non può essere presunta sulla base della semplice risonanza pubblica del caso, richiedendo prove rigorose della loro effettiva consapevolezza.
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