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D.Lgs. 159/2011 — Sezione Sez. F Penale

Altri anni per D.Lgs. 159/2011

Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: reato continuato
Il Sottoposto e stato condannato per aver violato ripetutamente le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi alla polizia e non facendosi trovare in casa. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che le violazioni costituissero un unico reato permanente e invocando la particolare tenuita del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la natura di reato continuato delle violazioni, escludendo l'applicazione della particolare tenuita a causa della reiterazione delle condotte e dei numerosi precedenti penali del ricorrente. Di conseguenza, il Sottoposto e stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Mancato versamento della cauzione: la disoccupazione non salva
Un cittadino sottoposto a sorveglianza speciale non ha rispettato l'obbligo di depositare la somma di duemila euro stabilita dal Tribunale. L'uomo ha giustificato il mancato versamento della cauzione dichiarando di essere disoccupato e privo di beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino, confermando la sua condanna penale. I giudici hanno stabilito che la semplice disoccupazione non esclude la colpevolezza se non viene dimostrata con prove precise l'assoluta impossibilità di lavorare o di reperire il denaro. Inoltre, la Cassazione ha escluso la particolare tenuità del fatto a causa dei numerosi precedenti penali dell'imputato e del protrarsi dell'inadempimento nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reformatio in peius: i limiti in appello decisi
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e di diversi imputati contro una sentenza d'appello che aveva ricalcolato le pene per reati associativi. La decisione chiarisce i confini del giudizio di legittimità e l'applicazione del principio del divieto di reformatio in peius, confermando che la Corte non può rivalutare i fatti e che il giudice del rinvio ha correttamente determinato le sanzioni senza peggiorare la posizione degli imputati.
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