La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso riguardante l'applicazione dell'ulteriore riduzione di pena nel giudizio abbreviato. Secondo i giudici, il beneficio dello sconto di un sesto della sanzione, introdotto dalla Riforma Cartabia, richiede necessariamente la mancata impugnazione o la rinuncia all'appello. Nel caso analizzato, il ricorrente aveva invece coltivato il giudizio di secondo grado, escludendo così la possibilità di accedere al trattamento di favore previsto dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p.
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