Una società di logistica ha chiesto l'esenzione dalla parte variabile della Tarsu e della Tares per le superfici destinate a magazzino, sostenendo di produrre solo imballaggi terziari. Il Comune ha negato l'esenzione totale, applicando solo una riduzione. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo che per ottenere l'esenzione dalla tassa sui rifiuti imballaggi terziari non basta dimostrare la natura dell'attività o presentare il MUD. La società contribuente deve fornire la prova rigorosa della precisa delimitazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali e dell'effettivo smaltimento autonomo tramite ditte specializzate, esibendo contratti e fatture. Di conseguenza, la richiesta di esenzione della società è stata respinta.
Continua »