Un Comune notificava cinque avvisi di accertamento per il mancato pagamento della tassa rifiuti. La contribuente impugnava gli atti in primo grado contestando unicamente la carenza di motivazione, venendo respinta. In grado di appello, la cittadina introduceva una nuova eccezione: chiedeva di ricalcolare la superficie imponibile TARSU applicando il parametro dell'ottanta per cento della superficie catastale. I giudici regionali accoglievano la richiesta riducendo l'imposta. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente locale. Gli ermellini hanno ribadito che nel rito tributario vige il divieto assoluto di formulare domande nuove in secondo grado. Inoltre, il riferimento all'ottanta per cento catastale rappresenta solo un limite minimo inderogabile a favore dell'amministrazione e non un tetto massimo per il cittadino, restando applicabile la misurazione della superficie calpestabile effettiva.
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