Un proprietario perde un capannone a causa di una frana e cita in giudizio l'ente pubblico per responsabilità da custodia. Dopo aver perso in primo grado, la sentenza gli viene notificata via PEC. Il proprietario presenta appello, ma la Corte lo dichiara inammissibile perché tardivo. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che la notifica PEC era valida e ha fatto scattare il termine breve per impugnare. L'eccezione del proprietario, che lamentava un virus informatico, non è stata ritenuta una prova sufficiente a invalidare la ricezione. Di conseguenza, la sua richiesta di risarcimento è stata respinta definitivamente per una questione procedurale, senza entrare nel merito della responsabilità da custodia.
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