Un lavoratore ha preteso il pagamento di crediti lavorativi tramite decreto ingiuntivo. I datori di lavoro hanno proposto opposizione, notificando l'atto tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di un collega di studio del difensore nominato. Il lavoratore ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per Notifica PEC errata, sostenendo che il decreto fosse diventato definitivo. La Corte di Cassazione ha stabilito che inviare l'atto all'indirizzo errato genera una nullità, ma non l'inesistenza della notifica. La successiva costituzione in giudizio della parte opposta sana l'errore con effetto retroattivo, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo principale. Di conseguenza, il ricorso del lavoratore è stato rigettato e l'opposizione dei datori di lavoro è stata confermata valida.
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