Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10635 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10635 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 18809/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con loro elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO
— ricorrenti —
-contro-
FaLe oTem CE SuCi
COGNOME NOME, COGNOME NOME,COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale alla lite rep. n. 96982 d settembre 2017 per il AVV_NOTAIO in Airoia (BN), per COGNOME NOME e COGNOME NOME, giusta procura speciale alla lite, rep. n. 584 del 12 settembre 2017 del NOME COGNOME, delegato alle funzioni notarili con decreto n. 23 del 2016 del Conso Generale d’Italia in New York (USA) per COGNOME NOME e giusta procura speciale del 23 settembre 2017, in calce al controricorso, per COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-contro-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia di RAGIONE_SOCIALE CASI RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore).
-intimato – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 971/2017, depositata in data aprile 2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 Consigliere dott. NOME COGNOME;
RILEVATO CHE: 1. Con distinti decreti di esproprio nn. 500 del 20 maggio 2013 e 621 del 1 giugno 2013, il RAGIONE_SOCIALE) ha provveduto all’espropriazione in favore, rispettivamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di aree site nella zo P.I.P. del Comune di Airola per la realizzazione di opifici industriali. I oggetto di espropriazione erano nella titolarità di NOME COGNOME (terreni in c al foglio 4, particella n. 466 per metri quadri 6487; particella n. 467, pe quadri 160), di NOME COGNOME (terreno in catasto al foglio 14, particella n. 4 mq 6648), di NOME COGNOME (terreni distinti in catasto al foglio 4, partic 265, per mq 1.700, particella n. 504, per mq 1665, dal medesimo NOME COGNOME concessi in affitto a NOME COGNOME). I terreni oggetto di esproprio in f RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, distinti in catasto al foglio 14, particella n. 100, per mq 13. erano nella titolarità di NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’autor espropriante aveva determinato le indennità provvisorie nella misura di euro 1 m 2 , con determinazione del 25 gennaio 2012; la stima definitiva veniv effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEiale espropri, ai sensi dell’art. 21, com 15, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella misura di euro 24,54 m 2 . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da tale valutazione definitiva erano scaturiti i procedimenti di opposizi alla stima proposti sia dai proprietari dei terreni espropriati (giu 1377/2014), sia dai beneficiari dell’esproprio (giudizio n. 1449/2014 promoss dalla RAGIONE_SOCIALE e n. 1450/2014, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE).
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza n. 971 del 2017, pubblicata 28 aprile 2017, dopo aver riunito i tre procedimenti, ha accolto «per quanto
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ragione» le domande degli opponenti proprietari dei terreni espropria determinando l’indennità di esproprio in favore di NOME COGNOME in eu 148.060,00, di NOME COGNOME in euro 292.468,00, di NOME COGNOME in euro 292.872,0 di NOME COGNOME in euro 584.980,00, nonché in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento all’indennità di soprassuolo nella misura di € 13.997,00 particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il primo elaborato pe stilato dall’AVV_NOTAIO COGNOME, aveva errato nel procedere alla st comparativa dei terreni, avendo utilizzato valori comparativi relativi a stimati aventi caratteristiche diverse, per ubicazione territoriale e geogr trattandosi di terreni siti nel comune di Marcianise e ricadenti nella destinata all’interporto, con conseguRAGIONE_SOCIALE disomogeneità del comprensorio. I medesimo errore era stato commesso, però, anche nel secondo elaborato peritale, avendo comparato terreni edificabili con terreni agricoli, oltre c terreni di edificabilità residenziale privata («atti di compravendita ero notai in RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto terreni edificabili in Airola (eur 44,30); terreni agricoli (valore medio euro/mq 15,72, non considerato dal CTU perché troppo basso); atti reperiti da uffici relativi a stime per terreni ed (edilizia residenziale privata) in Airola (valore medio euro/mq 108,81) e terreni agricoli siti in Airola (euro/mq 2,42, non considerata in quanto fuor media); atti reperiti da uffici relativi ad abitazioni civili, terreni agri reperite da precedenti decisioni giudiziarie avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto suoli ricadent zone di edificabilità residenziale privata e zone agricole, concludendo il CTU la determinazione di un valore unitario medio di euro/mq 40,00)». La Cort d’appello, però, dopo aver sottolineato che CTU aveva utilizzato atti di raff assolutamRAGIONE_SOCIALE inidonei in quanto riferiti a terreni aventi una diversa destinaz urbanistica e, quindi, privi del carattere di omogeneità, ha fondato la s comparativa sul raffronto tra gli atti indicati dai consulenti tecnici di pa COGNOME, per i ricorrenti COGNOME, e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, per la società RAGIONE_SOCIALE rappresentati da un precedRAGIONE_SOCIALE giudiziario (relativo ad un terreno sito comune di Cervinara (AV), distante 5 km dai terreni di causa siti in Airola; va euro 55,00 al mq), indicato dal primo consulRAGIONE_SOCIALE tecnico, e dall’att compravendita per AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE registrato in data 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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ottobre 2015, indicato dal secondo consulRAGIONE_SOCIALE tecnico di parte. Il giud d’appello, tuttavia, avendo rilevato la non coincidenza geografica dei terren quindi, la diversità dei comparti produttivi in cui i beni ricadevano, in Ave quello oggetto di causa sito in Airola, ed avendo reputato che, in relazion rogito per AVV_NOTAIO, la «verosimile indicazione delle parti contrattual un valore prossimo ai valori di rendita catastale, quale circostanza rientr nella comune esperienza e, quindi, inferiore al reale valore di mercato indicat ha stimato il valore unitario medio di terreni agricoli in euro 40,00 m 2 . Non si doveva procedere alla riduzione del 25% dell’indennità ex art. 37, comma 1, de d.P.R. n. 327 del 2001, non essendogli gli espropri finalizzati all’attuazi interventi di riforma economico-sociale.
Il giudice d’appello ha, poi, riconosciuto l’indennità aggiuntiva di sopras per l’indennizzo RAGIONE_SOCIALE perdita delle piante esistenti sul terreno alla d immissione in possesso, essendo stati rinvenuti 81 ciliegi (di 13 anni), albe nocciole di anni 15, n. 6 noci di anni 16 e 4 alberi di fico di anni 20.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, affittuaria dei terreni espropriati già di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
6.E’ rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione le società ricorrenti deduco la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32, del d.P.R. n. 327 del 200 e 116 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazi all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.». In particolare, nei ques stima la Corte d’appello aveva dichiarato la determinazione del valore venale d fondi attraverso il metodo di stima sintetico comparativo, con specif riferimento a dati omogenei, precisando, poi, che, in assenza di dati omogene sufficiRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE attendibili o per confrontare le risultanze del metodo di s
sintetico comparativo, il CTU avrebbe dovuto utilizzare il criterio di analitica. Pertanto, poiché la Corte d’appello aveva ritenuto erronea la st effettuata dal CTU, AVV_NOTAIO COGNOME, con il metodo sintetico comparativo avrebbe dovuto utilizzare il criterio analitico. Il criterio sintetico comp stato utilizzato utilizzando «dati non sufficiRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE idonei anche in ter numerici». I dati presi a raffronto sono soltanto due: un precedRAGIONE_SOCIALE giudizi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, indicato dal consulRAGIONE_SOCIALE tecnico di parte degli espropr AVV_NOTAIO *COGNOME*COGNOME ed un atto di compravendita, indicato dal consulRAGIONE_SOCIALE tecnico parte dei beneficiari dei beni espropriati, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto un terreno ricad per intero nel piano ASI di INDIRIZZO nel comune di Airola, dove sono ubica terreni per cui è causa. Tuttavia, l’utilizzo del metodo comparativo non basarsi solo su due RAGIONE_SOCIALE di raffronto, mentre avrebbe dovuto essere integrato con ulteriore analisi con il metodo analitico. Inoltre, quanto al redatto dal AVV_NOTAIO, era erronea l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte territori ordine alla «verosimile indicazione delle parti contrattuali di un valore pro ai valori di rendita catastale, quale circostanza rientrante nella com esperienza e, quindi, inferiore al reale valore di mercato indicato». Anzi, i catastali dei terreni ricadenti nel piano ASI di INDIRIZZO del Comune di Air presentano valori di euro 1,83, al metro quadrato, per la particella 161, 1,83 al metro quadrato per la particella n. 162 ed euro 2,90, al metro quadra per la particella n. 515, mentre i valori risultanti dal rogito erano rispetti di euro 17,07,18,47 e 18,47. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazion e falsa applicazione degli articoli 32 e 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, del 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., n. 3». La C d’appello, infatti, ha ritenuto di escludere ogni rilevanza ai pre espropriazione per aree destinate ad insediamenti produttivi determinat dall’RAGIONE_SOCIALE e dai comuni RAGIONE_SOCIALE, oggetto d esproprio da parte degli enti comunali. La Corte d’appello non ha preso i considerazione, dunque, un terreno RAGIONE_SOCIALE ubicato nel comune di RAGIONE_SOCIALE (BN), distante 3 km dal piano ASI di INDIRIZZO, mentre ha fatto riferimento a un altro terreno ubicato nel comune di Cervinara (AV), distante 5 km. In ogn
caso, l’utilizzo del metodo sintetico comparativo comporta il raffronto RAGIONE_SOCIALE omogenei che siano, anche in termini numerici, particolarmRAGIONE_SOCIALE rappresentativi delle caratteristiche dei terreni oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura abla Ciò che rileva è il preventivo motivato riscontro RAGIONE_SOCIALE rappresentatività de utilizzati per la comparazione, e cioè l’accertamento che essi riguardino ter muniti di caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggett giudice d’appello non ha valutato ulteriori RAGIONE_SOCIALE di comparazione prospetta dal consulRAGIONE_SOCIALE tecnico di parte delle società ricorrenti, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO che riguardavano proprio alcune aree edificabili comprese nella stessa zona dei beni espropriati ed aventi caratteristiche similari. Peraltro, il consulRAGIONE_SOCIALE di parte delle società aveva utilizzato anche il metodo analitico («in defini prezzo di mercato dell’RAGIONE_SOCIALE ASI, ubicata nel comune di Airola alla INDIRIZZO mediante il procedimento analitico del-valore di trasformazione-è pa ad euro 21,92 m2 . Tale valore risulta molto prossimo al valore di mercato calcolato con il procedimento di stima sintetico comparativo, euro 19,95 mq»).
3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE «violazio e falsa applicazione degli articoli 32 e 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il giudice d’appello av errato nel non riconoscere la riduzione del 25% dell’indennità ex art. 37, comm uno, del d.P.R. n. 327 del 2001; nella specie ricorrerebbe un obiettivo di pubbl utilità, per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE zona di riferimento, appa giustificabile l’indicazione di un’indennità di esproprio calcolata con la rid del 25% del valore venale, attesa la rilevante funzione di equilibrio so economico e di tutela del lavoro connessa alle opere da realizzare, ch soddisfano un’esigenza di pubblica utilità.
4. Con il quarto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32,37 e 43, del d.P.R. n. 327 2001, dell’art c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c La Corte d’appello ha riconosciuto l’indennizzo del soprassuolo, non avendo però le parti fornito adeguata prova circa il valore delle piantagioni insiste 6 Cons.Est.NOME D’COGNOME RG 809/2017
terreni. Inoltre, l’indennità di soprassuolo non può essere riconosci indistintamRAGIONE_SOCIALE in ogni caso e laddove venga fornita la prova dell’esistenza piantagioni, ma soltanto quando queste diano incremento di valore dei terreni Dallo stesso modico valore delle piantagioni come liquidato dalla corte di meri desunto impropriamRAGIONE_SOCIALE da una mera perizia di parte, parametrata al notevole valore di mercato attribuito ai beni su cui insistono le piantagioni, emerge soprassuolo non avrebbe mai potuto incidere sul prezzo dei terreni i un’eventuale compravendita e, quindi, i beni non avrebbero mai potuto essere appetibili proprio in virtù delle piantagioni ivi esistenti.
5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo c n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Nessuna valutazione sarebb stata operata dal collegio in riferimento ad RAGIONE_SOCIALE prospettati dalla difesa società. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE, nel determinare l’indennità spettant espropriati nella misura di euro 24,54 m 2 , sarebbe incorsa in una serie di errori:a) gli oneri professionali, assunti nella percentuale approssimativa de 6°/o Sul costo teorico delle opere, sono stati applicati al solo costo di trasformaz delle superfici coperte, invece che al costo teorico di tutte le trasformazione;b) è stato stimato il costo unitario di costruzione di str industriali pari ad euro 400 m 2 , ma senza alcuna indicazione dei nominativi e delle sedi dei “RAGIONE_SOCIALE“, ossia capannoni indu prefabbricati, consultati per raccogliere gli RAGIONE_SOCIALE indispensabili al calc non si è tenuto conto dei provvedimenti adottati dallo stesso Comune di Airo per la rimodulazione dei valori minimi di riferimento per le aree edificabili Ici, con i quali veniva stabilito, per i terreni ricadenti nell’RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE, un valore di euro 16,00 al metro quadrato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Con il sesto motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la «violazione falsa applicazione dell’art. 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento a 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il risultato raggiunto nella determinazione valore dell’indennità di esproprio in euro 40,00 m 2 sarebbe erroneo, in quanto basato su un valore relativo ad un’RAGIONE_SOCIALE produttiva residRAGIONE_SOCIALE nel comune d
Cervinara, espropriato nell’anno 2010, a sua volta fondato su RAGIONE_SOCIALE contenut in una sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE stessa corte per il 2011. La scarsità di valori mediati decisione impugnata (esclusivamRAGIONE_SOCIALE due) non fornisce un dato statistico robusto, in quanto la media risRAGIONE_SOCIALE notevolmRAGIONE_SOCIALE dei valori anomali (outlier) c sono il più grande di più piccolo. Andavano dunque scrutinati anche altri ind come la mediana, che sono più affidabili rispetto ai valori anomali ed andav eseguita un’analisi comparata sulla base dei maggiori dati di raffronto omogenei
E’ fondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazi sollevata dai controricorrenti, che hanno provveduto alla notifica dell’ordina di prime cure al difensore delle società nel giudizio dinanzi alla Corte d’app La notifica dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello è stata effettuata 1’8 ma 2017, come risulta dagli atti del fascicolo ove sono state rinvenute le ricevu avvenuta consegna e di accettazione, recanti entrambe la data dell’8 maggio 2017, sicché il termine breve di 60 giorni per la notifica del ricorso per cassa scadeva il 7 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato consegna all’ufficiale giudiziario solo in data 20 luglio 2017.
7.1. Invero, dalla ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli 971/2017, il 28 aprile 2017, emerge che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, erano rappresentate entrambe dall’AVV_NOTAIO, co elezione di domicilio «presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Napoli INDIRIZZO».
La notifica RAGIONE_SOCIALE ordinanza di prime cure è invece avvenuta presso il domicil digitale di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO (EMAIL tratto dall’elenco pubblico INI-Pec), difensore delle due società nel giudizio di appello.
7.2.Per questa Corte la notificazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza ad uno soltanto de difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatari notifica non sia anche domiciliatario RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., sez. 1, 16 aprile n. 10129; Cass., sez. 1, 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., 27 maggio 2011, n. 11744; Cass., 31 maggio 2006, n. 12963, Cass., 10 maggio 2000, n. 5961).
Si è chiarito che la ratio acceleratoria di cui all’art. 325 c.p.c. si nell’ottica del rispetto del principio di effettività RAGIONE_SOCIALE difesa; tale diri viene tutelato dall’impostazione accolta nel codice di procedura civile attraverso il combinato disposto degli articoli 285 e 170 c.p.c., individu procuratore costituito il soggetto abilitato a ricevere le notificazi comunicazioni effettuate a seguito RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio delle par quanto dotato delle necessarie capacità e competenze professionali, funzional alla decisione circa l’opportunità di procedere all’impugnazione (Cass., sez. u 30 settembre 2020, n. 20866).
L’art. 285 c.p.c., infatti, prevede che «la notificazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza, RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di par a norma dell’art. 170 c.p.c.». Inoltre, l’art. 170 c.p.c., primo comma, di che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazi fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamRAGIONE_SOCIALE» Pertanto, è evidRAGIONE_SOCIALE l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE domiciliazione, essendo richi unicamRAGIONE_SOCIALE che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, sen necessità che la parte elegga domicilio presso di lui, in quanto la norma individua sulla base RAGIONE_SOCIALE relazione che si determina con la parte rappresentat La domiciliazione ha rilievo, infatti, solo se la notificazione debba essere nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte e non già allorché debba essere indirizzata, come caso in esame, al solo procuratore. La nomina, contemporanea o successiva, di un secondo difensore presso il quale è eletto domicilio-determina che entrambi difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a r la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decor il termine breve per l’impugnazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.3. Nel caso in esame, la notifica RAGIONE_SOCIALE ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appell avvenuta presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata del dif costituito.
Si è ritenuto che, in materia di notificazioni al difensore, in s all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d. del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificaz
al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professiona appartenenza, in quanto corrispondRAGIONE_SOCIALE a quello inserito nel pubblico elenco cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbl sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGind cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia (C sez.un., 28 settembre 2018, n. 23620).
7.4.Inoltre, si è chiarito che la notifica RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata effet alla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine brev d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, del ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, RAGIONE_SOCIALE relata di notificazi nonché RAGIONE_SOCIALE copia conforme RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza (Cass., sez. L, 19 giugno 2019, n. 16421). Tale dimostrazione è stata effettuata dai controricorrenti, che controricorso avevano anche dedotto che l’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello emergeva «da relativi messaggi di notifica, accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata che depositano in allegato al presRAGIONE_SOCIALE controricorso».
Le ricorrenti, invece, che non hanno depositato alcuna memoria scritta, ne ricorso hanno erroneamRAGIONE_SOCIALE affermato che l’ordinanza era stata loro notificata 23 maggio 2017 (mentre la notifica era dell’8 maggio 2007).
8.Le spese del giudizio di legittimità, per il principio RAGIONE_SOCIALE soccombe vanno poste a carico delle ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti a rimborsare in favore dei controricorrenti COGNOME spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 10.000,00, C 200,00 per esborsi, Iva e CPA, oltre spese generali nella misura forfettaria 15 %.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 Il Pr idRAGIONE_SOCIALE