Un'ordinanza della Cassazione stabilisce che la mancata costituzione in giudizio della controparte non giustifica automaticamente la compensazione spese processuali. Se una domanda viene accolta, anche parzialmente, la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese legali, secondo il principio di soccombenza. Il caso riguardava un avvocato che si era opposto alla liquidazione del proprio compenso da parte di un'amministrazione pubblica, rimasta contumace. Il Tribunale aveva compensato le spese, ma la Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando che la non contestazione non rientra tra le gravi ragioni che legittimano la deroga alla regola generale del rimborso.
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