La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16898/2025, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un accertamento induttivo emesso a seguito di omessa dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito basandosi sull'annualità precedente. La Corte ha chiarito che in tali casi, l'avviso è sufficientemente motivato se permette al contribuente di difendersi. Una volta che l'amministrazione ha fornito la base per la sua pretesa, l'onere della prova di dimostrare l'infondatezza dell'accertamento, ad esempio provando la cessazione dell'attività, ricade interamente sul contribuente.
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