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Art. 887 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 887 Codice Civile

Riparto spese muro di confine: la Cassazione rinvia il caso
Un vicino danneggiato chiede il risarcimento per i danni causati al proprio immobile dalla proprietà confinante. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano in solido il proprietario dell'immobile adiacente e la società affittuaria al pagamento delle riparazioni. Il proprietario e la società affittuaria ricorrono in Cassazione contestando il nesso di causa e l'applicazione delle norme sul riparto spese muro di confine tra fondi a diverso livello. La Corte di Cassazione, rilevando la grande importanza giuridica della questione sulla suddivisione dei costi per il muro di contenimento, rinvia la decisione a una pubblica udienza e ordina alla società affittuaria di dimostrare la corretta notifica del proprio ricorso.
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Frana e caso fortuito: nessun risarcimento tra vicini
Un evento franoso, causato da piogge eccezionali, ha fatto scivolare fango e detriti dal fondo superiore a quello inferiore. Il proprietario del terreno sottostante ha chiesto il risarcimento dei danni e la rimozione dei detriti, invocando la responsabilità dei vicini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le precipitazioni straordinarie integrano il caso fortuito. Il caso fortuito esclude il nesso di causalità tra la condotta dei proprietari del fondo sovrastante e i danni subiti dal vicino, liberandoli da ogni obbligo di risarcimento e di sgombero delle macerie.
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Crollo Muro di Sostegno: Condominio Salvo, Paga il Privato
La Corte di Cassazione affronta un caso tragico di decesso causato dal crollo di un muro. La questione centrale era definire la proprietà e, di conseguenza, la responsabilità del manufatto. Il muro sosteneva un giardino di proprietà esclusiva, ma era adiacente a un edificio condominiale. La Corte ha stabilito che la responsabilità crollo muro di sostegno ricade interamente sul proprietario del fondo superiore (il giardino). Ha chiarito che un muro con funzione di contenimento di una proprietà privata non rientra tra le parti comuni del condominio, anche se fisicamente collegato ad esso. La responsabilità del proprietario è stata quindi confermata sulla base dell'art. 2053 c.c. per rovina di edificio.
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