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Art. 879 Codice Civile — Anno 2026

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Distanze tra costruzioni: la via pubblica salva dalla demolizione
Un proprietario ha citato in giudizio i vicini per una sopraelevazione che, a suo dire, violava la distanza minima di 10 metri. I costruttori si sono difesi sostenendo che la regola non fosse applicabile a causa della strada che separava i due edifici. La Corte di Cassazione ha dato loro ragione, stabilendo che le norme sulle distanze tra costruzioni con via pubblica non si applicano in questo caso. La regola dei 10 metri del D.M. 1444/1968 vale solo per specifiche zone urbanistiche (Zone C), mentre l'immobile si trovava in Zona B. Di conseguenza, la costruzione è stata ritenuta legittima e l'ordine di demolizione e risarcimento è stato annullato.
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