La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29641/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo le spese del cancello in una servitù di passaggio. Se il proprietario del fondo servente installa un cancello, rendendo meno comodo l'accesso, è tenuto a sostenere i costi per i dispositivi (come videocitofono e apertura automatica) necessari a ripristinare la comodità del passaggio. La Corte ha chiarito che tali opere non rientrano nella conservazione della servitù a carico del fondo dominante, ma sono una conseguenza diretta di un'alterazione apportata dal proprietario del fondo servente.
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