Una socia maggioritaria versa 160.000 euro alla propria società per acquistare un immobile. Successivamente, un lodo arbitrale annulla la vendita e restituisce l'immobile al venditore. La socia impugna la decisione sostenendo che si tratti di un accordo fraudolento a suo danno. I giudici d'appello respingono l'azione ritenendo la donna una semplice socia priva di danno diretto. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia. Il giudice di merito deve accertare la reale natura del versamento. Se il versamento costituisce un prestito a titolo di mutuo e non un conferimento di capitale, la socia assume la qualifica di creditrice diretta. In questo caso, le spetta la legittimazione attiva per proporre l'opposizione di terzo revocatoria contro la decisione arbitrale fraudolenta. La causa torna quindi in appello per verificare i bilanci e le scritture contabili.
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