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Art. 827 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 827 Codice di Procedura Civile

Impugnazione del lodo arbitrale e dovere di diligenza
Una societa di costruzioni, in seguito dichiarata fallita, stipula un contratto di appalto sfociato in una disputa con il committente. Un collegio arbitrale decide la controversia addebitando una penale all'impresa. L'Azienda promuove l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'Appello. Il giudice territoriale rigetta la domanda perche dal fascicolo di parte mancano documenti decisivi. Il Curatore fallimentare ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la trasmissione degli atti o concedere termini per integrarli. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la natura privata dell'arbitrato esclude l'esistenza di un fascicolo d'ufficio. Ciascuna parte ha il dovere di garantire la completezza dei propri atti. La mancanza di diligenza comporta la definitiva sconfitta in giudizio.
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Lodo arbitrale: guida alla corretta impugnazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una cittadina che ha impugnato un lodo arbitrale relativo a contributi consortili dinanzi al Tribunale, ritenendo l'arbitrato di natura irrituale. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che se gli arbitri adottano concretamente una procedura rituale senza opposizione delle parti, il lodo deve considerarsi rituale. In tale scenario, l'impugnazione deve essere proposta esclusivamente alla Corte d'Appello. La Corte ha inoltre chiarito che l'errore nell'individuazione del grado del giudice impedisce l'applicazione della traslatio iudicii, rendendo l'impugnazione tardiva se non presentata correttamente entro i termini di legge.
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