Diverse aziende agricole socie hanno impugnato alcune delibere di una società cooperativa dinanzi a un collegio arbitrale. Durante il procedimento, gli arbitri hanno emesso un'ordinanza con cui hanno valutato in via provvisoria alcune eccezioni preliminari e hanno disposto una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare eventuali danni. Le aziende socie hanno tentato l'immediata impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello, sostenendo che l'ordinanza avesse già deciso parte del merito della causa. I giudici hanno invece dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo l'atto una semplice ordinanza istruttoria interna non definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che i provvedimenti arbitrali meramente preparatori o istruttori non possono essere autonomamente impugnati prima della pronuncia del lodo conclusivo.
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