La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda sanitaria contro una casa di cura, stabilendo un principio chiave sull'impugnazione di un lodo da arbitrato irrituale. La Corte ha chiarito che la presunta nullità della clausola compromissoria, anche se basata su norme imperative, deve essere eccepita tempestivamente durante il procedimento arbitrale. Se sollevata solo in fase di appello contro la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, l'eccezione è tardiva e il vizio si considera sanato, rendendo inammissibile il motivo di ricorso.
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